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O.P.C.M. 17/11/2006 n. 3552

- Vista la nota dell'assessore alla protezione civile della giunta regionale dell'Abruzzo del 17 ottobre 2006;

-Vista la nota del prefetto di Teramo - commissario delegato del 25 ottobre 2006;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2006 con il quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonchè la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005 n. 3441 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situa- O.P.C.M. 17/11/2006 n. 3552 – Disposizioni urgenti di protezione civile. zione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economicoambientale », la successiva del 14 luglio 2005 n. 3447, nonchè l'ulteriore del 25 gennaio 2006;

- Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° giugno, del 10 agosto e del 16 ottobre 2006;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, con la quale, lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 30 aprile 2005;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2005, con la quale, lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 30 aprile 2006;

-Visto l'art. 39-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, che dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 30 novembre 2006;

-Vista la nota del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 26 ottobre 2006, con la quale si rappresenta l'esigenza di nominare in qualità di commissario delegato il vice presidente della giunta regionale;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, recante dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio circostante il Golfo di La Spezia, in relazione all'affondamento della nave mercantile Margaret;

- Considerata la necessità di effettuare accertamenti relativi allo stato di pericolosità della motonave Margaret e propedeutici a porre in essere gli eventuali interventi di messa in sicurezza ovvero di rimozione totale del relitto;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socioambientale, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

-Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005 recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio dei predetti comuni sino al 31 dicembre 2006;

- Considerato poi che in ordine alla definizione dei poteri di intervento del commissario delegato sono state emanate le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999 n. 3012 del 21 ottobre 1999 n. 3127 del 27 aprile 2001 n. 3232 del 24 luglio 2002, e l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002 e n. 3455 del 5 agosto 2005;

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino della strada provinciale n. 249 sita nel territorio del comune di Assisi, in provincia di Perugia, interrotta in conseguenza della frana che interessa l'ex cava di Torgiovannetto, è assegnata alla regione Umbria la somma di euro 2.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, sul quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 2.

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 263 del 2006, per garantire il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo nell'espletamento delle attività previste dal decreto-legge n. 263 del 2006, è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, quattro contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. In ragione dell'enorme sovraccarico di lavoro a cui è sottoposto il personale dei Vigili del fuoco dei comandi provinciali della regione Campania impegnato in attività di spegnimento degli incendi causati dal mancato smaltimento dei rifiuti, è autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nei limiti dell'importo complessivo di euro 210.000,00, a valere sui fondi commissariali.

3. Ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività finalizzate al superamento del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un magistrato ordinario da collocarsi in posizione di fuori ruolo.

4. Al predetto magistrato è corrisposta una indennità mensile onnicompren- O.P.C.M. 17/11/2006 n. 3552 – Disposizioni urgenti di protezione civile. siva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 30% degli emolumenti allo stato in godimento.

5. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a carico delle risorse finanziare presenti nella contabilità speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

6. L'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 è soppresso.

7. L'art. 2, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 è così sostituito: «6. Il commissario delegato è, altresì autorizzato a disporre il riconoscimento di quote di ristoro ambientale anche per i comuni confinanti con quelli che ospitano discariche o impianti in fase di esercizio, di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di selezione, autorizzati dal commissario delegato a seguito del decreto-legge n. 245 del 2005 convertito in legge n. 21 del 2006 ed a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La copertura di tali oneri è posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti».

8. All'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «2. Il commissario delegato è autorizzato a compensare, con cadenza annuale ed a seguito di apposita verifica contabile, i crediti vantati dai comuni titolari delle quote di ristoro ambientale, ai sensi delle ordinanze di protezione civile indicate al comma 1, ed i crediti vantati ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005 n. 3479, con i debiti maturati a carico dei predetti enti locali nei confronti del commissario delegato per lo smaltimento dei rifiuti dalla data del 16 dicembre 2005».

Art. 3.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508/2006 sono così sostituiti: «3. Le somme residue di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, relative alle tariffe del servizio di depurazione per il periodo compreso tra l'8 aprile 1999 ed il 13 aprile 2004, riscosse dai comuni e versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, già decurtate delle spese di gestione sostenute dal Consorzio alto Sarno depurazione e delle somme fino ad oggi versate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite al commissario dele- gato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania per la copertura dei costi relativi all'attività di gestione svolta in esecuzione dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 24 marzo 2003.

4. Il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 3, decurtate delle somme da trasferire al soggetto gestore dell'ATO 3 ai sensi del comma 5, al successivo rimborso delle spese di gestione del servizio di depurazione, sulla base di documentate richieste avanzate dagli enti competenti per il periodo precedente all'avvio del servizio idrico integrato, fino alla data del 13 aprile 2004, esonerando il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico da qualsiasi onere o incombenza derivante dall'erogazione delle predette somme ai soggetti beneficiari.

5. Il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque provvede, altresì, a trasferire al soggetto gestore del servizio idrico integrato per l'ATO 3 i proventi derivanti dal servizio di depurazione già riscossi dai comuni non tributari del sistema depurativo Alto Sarno fino alla concorrenza della somma complessiva pari ad euro 464.263,58, da destinare alla realizzazione, ad opera del commissario medesimo, del programma di interventi previsti dal piano d'ambito dell'ATO 3».

2. L'ultimo periodo dell'art. 10, comma 1, lettera f), dell'ordinanza di protezione civile n. 3348/2004 è soppresso.

Art. 4.

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3433 del 13 maggio 2005, è corrisposto al commissario delegato - generale C.A. (aus.) Carmine Fiore un compenso mensile pari al 20% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata.

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 29 settembre 2006, le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2». O.P.C.M. 17/11/2006 n. 3552 – Disposizioni urgenti di protezione civile.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità operativa del Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è prorogata, fino al termine degli stati di emergenza in premessa citati, l'efficacia delle disposizioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 n. 3388. Per le medesime finalità all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 2 ottobre 2003 n. 3315, le parole «sette unita» sono sostituite dalle seguenti «nove unita».

2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002 le risorse finanziarie previste al comma 3 del medesimo art. 4 sono integrate con l'importo di euro 8.000.000,00. Tali risorse sono così destinate: quanto a euro 5.000.000,00 per il cofinanziamento delle reti idro-pluviometriche e radar; quanto a euro 1.500.000,00 per il cofinanziamento del potenziamento della rete niviometrica; quanto a euro 1.500.000,00 per il cofinanziamento dell'adeguamento dei sistemi di trasmissione dedicata delle reti idro-pluviometriche.

 

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